| IVA su tassa rifiuti: chiarimenti |
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Breve Storia
A partire dal 1999 molti Comuni italiani, pochi Sardi, hanno sostituito la Tassa Smaltimento Rifiuti con la Tariffa di Igiene Ambientale, come definito dall’art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997 (il cosiddetto Decreto Ronchi) e dal DPR n. 158/1999. Le principali differenze tra TARSU e TIA riguarda il calcolo del contributo. Nel caso della TARSU è effettuato sulla base dei metri quadrati del proprio immobile, nel caso della TIA, invece, la tariffa è determinata da dei costi generici del servizio, ai quali si aggiunge una componente variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare. E' calcolata, cioè, in base ai rifiuti effettivamente prodotti; negli intenti avrebbe rappresentato un’evoluzione positiva, specialmente in alcune realtà, tesa ad incentivare sempre più la raccolta differenziata ed i comportamenti delle utenze finalizzati a ridurre i rifiuti alla fonte, a massimizzare il recupero ed a minimizzare il ricorso alla discarica. Con il passaggio da tassa a tariffa, però, è divenuto possibile applicare su quest’ultima l’IVA al 10%, fino alla dichiarazione della Corte Costituzionale del luglio 2009. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha stabilito che la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) è, nonostante il nome che porta, una “tassa” e non una “tariffa”, pertanto, sulla stessa non è applicabile l’IVA. Si riconosce, così, del tutto illegittima l’IVA al 10% applicata dai comuni interessati sulla TIA.
Il Governo ed il Ministero delle Finanze avrebbero dovuto dare disposizioni attuative affinché fosse data piena applicazione alla sentenza:
Invece, con un emendamento nella manovra di luglio 2010, che stabilisce l’applicazione dell’IVA sulla nuova TIA2 (che, lo ricordiamo, deve ancora entrare in vigore in quanto da 4 anni manca il regolamento), è stato accompagnato da un ordine del giorno che sostiene l’estensione dell’applicabilità dell’IVA anche alla TIA1 (quella in vigore). Pertanto il Governo ha previsto di sancire che “la TIA è una prestazione di servizio soggetta ad IVA” e, di conseguenza, questa può continuare ad essere pagata sulle Bollette. Di fatti, l'esatto contrario di quanto sancito dalla Corte Costituzionale. I solleciti della Federconsumatori che ha chiesto a gran voce l'applicazione della sentenza costituzionale hanno trovato la forte resistenza da parte di molte aziende, le quali, nonostante le diffide, a tutt'oggi, continuano ad incassare e girare al Ministero delle Finanze in modo indebito l'IVA del 10% sulle Bollette delle utenze domestiche.
Anche una parte dei Comuni, su indicazione dell’ANCI, si stanno riappropriando della titolarità della TIA-tributo, facendola rientrare nei bilanci comunali: definendo il regolamento di riscossione nell’ambito della concessione del servizio all’azienda, questa fatturerebbe il sevizio al comune stesso comprensivo di IVA. In questo modo, per il cittadino utente domestico, scatta la beffa di continuare a pagare un'IVA mascherata su un “tributo”. Pensiamo, ad esempio, al Sindaco di Roma che reintroduce l’IVA del 10% appigliandosi alla circolare del Ministero, dopo che l’anno scorso in ottemperanza della sentenza, fu uno dei primi sindaci ad averla eliminata, o meglio, ad averla mascherata con un aumento della tariffa di pari importo. Così facendo i romani sono stati beffati due volte: la prima con l’aumento del 10% attuato lo scorso anno, l’altra con la reintroduzione dell’IVA che farà crescere la bolletta di un ulteriore 10%. La Federconsumatori ha intrapreso le prime 3 cause pilota: a Melegnano (presso il Tribunale di Lodi), per quanto i comuni di Pinerolo, Stradella e Rea Po (presso il Tribunale di Voghera) ed a Rimini. I primi risultati sono stati ottenuti a Genova, dove un Giudice di Pace ci ha dato ragione, condannando l’azienda AMIU Genova SPA a restituire al cittadino richiedente gli importi versati per l’IVA pagata indebitamente dal 2006 al 2009, per un totale di 80,70 Euro. Le cause pilota,
I numeri della TIA in Sardegna
Sono 1193 i comuni italiani (oltre 6 milioni di famiglie) che, dal 1999 al 2008, hanno dovuto pagare l’IVA sulla tassa sui rifiuti, e che oggi dovrebbero avere indietro quanto versato in più del dovuto. La stima di tale spesa, secondo quanto indicato dall’ultimo rapporto APAT, tra famiglie ed aziende, si aggira intorno ai 200-230 milioni di Euro all’anno. Ad esempio: per una famiglia che paga 250 Euro all’anno di TIA, quindi, la restituzione corrisponderebbe a 25 euro l’anno, che vanno moltiplicati per il numero di anni in cui si è pagata la TIA. Dal dettaglio per Regione emerge infatti che la quota più consistente di Comuni ad aver applicato nel 2008 la tariffa riguarda il Trentino Alto Adige con il 65,78%, ovvero 223 Comuni. A seguire l'Emilia Romagna con 46,04% (157 Comuni), il Veneto con il 39,93% (232 Comuni), la Toscana con il 27,87% (80 Comuni), la Sicilia con il 20% (78 Comuni), la Lombardia con il 14,55% (225), il Friuli Venezia Giulia con l'11,87% (26 Comuni), le Marche con l'11,38% (28 Comuni), il Piemonte con il 10,36% (125 Comuni), l'Umbria con il 7,61% (7 Comuni), la Liguria con il 4,26% (10 Comuni), la Basilicata con il 3,5% (4 Comuni), la Campania con il 3,09% (17 Comuni), la Calabria con il 2,93% (12 Comuni), il Lazio con il 2,91% (11 Comuni), la Sardegna con il 2,39% (9 Comuni tra cui Pula, Sassari, Maracalagonis, Lanusei, Sennori), l'Abruzzo con l'1,97% (6 Comuni), la Puglia con l'1,35% (4 Comuni), mentre il Molise e la Val d'Aosta rispettivamente con l'1,35% e lo 0,74% e un Comune.
Cosa fare
Prima di tutto occorre verificare, per i comuni in cui vige il regime TIA, che nella propria fattura si trovi esplicitata la voce IVA al 10%, per essere certi che il proprio comune, benchè in regime TIA, abbia deciso di applicarla. Ad oggi è molto difficile, in presenza di una sentenza della corte costituzionale che va in una direzione ma con circolari ministeriali, prontamente intervenute, che vanno nella direzione opposta, ottenere la restituzione dell'IVA versata negli anni precedenti. Tuttavia, Federconsumatori invita i cittadini colpiti da questa misura, a segnalarlo prontamente agli sportelli, in modo da poter sensibilizzare immediatamente le amministrazioni comunali sul problema e invitarli a procedere alla cessazione dell'applicazione di questo ingiusto balzello almeno per gli anni futuri.
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