| Costa Crociere: I Diritti dei Passeggeri |
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In questi giorni di immenso dolore per la perdita di vite umane, ancora non quantificabili, in seguito al disastro della Costa Concordia all'isola del Giglio, forse non vi sarebbe spazio per discutere di risarcimento dei passeggeri danneggiati. Ciononostante è dovere di Federconsumatori dare qualche indicazione per quanti decideranno di passare a vie legali per ottenere quanto loro dovuto dalla compagnia di navigazione, in attesa di serie indagini che individuino le cause e le responsabilità di questa tragedia che ha colpito anche passeggeri sardi. È in corso in queste ore un incontro tra le associazioni dei consumatori (Federconsumatori compresa) con l'associazione dei Tour Operator ASTOI al fine di concordare modalità tempestive per rimborsi e risarcimenti e per mettere in campo procedure per tutti coloro che hanno futuri diritti d'imbarco. Riportiamo qui di seguito le osservazioni fatte da Federconsumatori in relazione al disastroso naufragio della Costa Concordia.
1. Per coloro che sono rimasti coinvolti direttamente, essi hanno diritto certamente, oltre il rimborso di quanto pagato, al risarcimento del danno patrimoniale per le cose personali andate distrutte, oltre alle spese sostenute per rientro, assistenza, ecc. Inoltre, essi hanno diritto al risarcimento del danno alla persona, se feriti e in proporzione alla prognosi ricevuta, e, in ogni caso, anche in assenza di danno fisico, al danno da vacanza rovinata come danno esistenziale (ex danno morale).
2. Quanto alla forma per richiedere il risarcimento, la legge prevederebbe il termine di 10 giorni e l’uso della raccomandata (o mezzo equivalente a dare certezza): se si rispettano questi termini e forme si è al sicuro da ogni contestazione. Ad ogni modo, la notorietà del fatto è tale che riteniamo che, ove si fosse nell’impossibilità di rispettare il termine, comunque non si produrrebbe decadenza, anche ammesso e non concesso che il termine abbia effettivamente questa natura (cosa discutibile e non certa in dottrina e giurisprudenza).
3. Per coloro che sarebbero dovuti partire con la Costa Concordia più avanti, è evidente la sopravvenuta impossibilità del Tour Operator di fornire il servizio. Essi hanno diritto ad un viaggio alternativo di valore superiore (senza supplemento) o uguale od ancora di valore inferiore previo rimborso della differenza; in alternativa, se non accettano le soluzioni proposte, essi hanno diritto al rimborso del viaggio senza penali. Lo Sportello SOS Turista, che segue direttamente la vicenda, è reperibile da lunedì a sabato dalle 9 alle 14 allo 059.2033430, fax 059.2033434, mail
Oltre agli sportelli Federconsumatori, presenti su tutto il territorio nazionale e su quello isolano, nello specifico, i cui recapiti possono essere reperiti sul sito internet www.federconsumatori.cagliari.it
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