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Vendita dei beni di consumo PDF Stampa E-mail

Vendita dei beni di consumo

  La compravendita è il contratto più diffuso in assoluto, si pensi agli acquisti quotidiani di pane, giornali, sigarette ecc, si perfeziona con il semplice accordo tra compratore e venditore e non richiede alcuna forma particolare, salvo che abbia ad oggetto beni immobili. Da tale contratto, già di per sé vincolante, sorgono degli obblighi tra le parti, tra i quali per il venditore l’obbligo di consegna della cosa,  e per il compratore l’obbligo di pagare il prezzo.   Allo sportello di Federconsumatori, spesso siamo chiamati a prestare assistenza quando il bene non è stato consegnato nei termini pattuiti dal venditore oppure non ha le caratteristiche promesse, talvolta il bene acquistato smette di funzionare dopo qualche tempo.   Il Codice di Consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, disciplina alcuni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, definiti come qualsiasi bene mobile, anche da assemblare.  

Obblighi del venditore

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, cioè sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi e' difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.       Diritti del consumatore Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. E' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.   Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.   Termini Il venditore è responsabile, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. Il consumatore decade dai suoi diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.  

Carattere imperativo delle disposizioni

E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto tali diritti. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.   Questa disciplina si applica anche ai contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera (di cui seguono alcuni cenni) e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Contratto di permuta. A differenza della vendita, realizza lo scambio in natura di cosa contro cosa, anziché di cosa contro prezzo e più precisamente il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro. 
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