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Nuove Sanzioni per i limiti di velocità, utilizzo dei cellulari alla
guida, abuso di alcool e stupefacenti. Convertito in legge il Decreto
Bianchi il quale prevede un inasprimento
di sanzioni relative alle violazioni della sicurezza stradale. Numerose
e rilevanti le novità introdotte nel Codice della Strada.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 117
IL PROVVEDIMENTO IN SINTESI
Velocità: è prevista la presenza di cartelli luminosi per segnalare i rilevatori
di velocità. Sanzioni aggravate, in particolare multa da 500 a 2000 euro e sospensione della patente per
chi supera di oltre 60km/h i limiti di velocità. Inasprite anche le
altre sanzioni e quelle per recidivi e conducenti di autocarri e
trasporti di sostanze pericolose.
Guida senza patente, con patente revocata o scaduta e non rinnovata: sanzione dell'arresto fino a un anno, se recidivo nel biennio, oltre ad ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.
Guida in stato di ebrezza: sono previste sanzioni differenziate in base al livello
di alcool rilevato nel sangue, prevendendo nei casi più gravi
un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto fino a 6 mesi e sopensione
della patente da uno a due anni. E' prevista la revoca della patente in caso di recidiva nei
due anni, o per conducenti di autobus o di autocarri con massa
superiore a 3,5 t. . E' previsto inoltre il raddoppio delle pene in caso
di incidente, con la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi. Chiunque si rifiuti di
sottoporsi al test può essere punito con una sanzione sino a 10000 euro, con la sospensione
della patente e col fermo del veicolo.
Droghe: è prevista l'ammenda da
1000 a 4000 euro, l'arresto fino a 3 mesi, la sospensione della patente fino
ad 1 anno per chi guida sotto effetto di stupefacenti o sostanze
psicotrope. Anche in questo caso la recidiva nel biennio comporta la revoca della patente, sanzione applicata anche se il reato
è commesso da un conducente di autobus o di autocarro con massa
superiore a 3,5 tonnellate.
In caso di incidente raddoppio delle pene e fermo amministrativo per 3 mesi.
Uso del cellulare:
multa fino a 594 euro per chi utilizza cellulari, senza viva voce,
auricolare o cuffie alla guida, con sospensione accessoria della
patente da 1 a 3 mesi.
Discoteche e informazioni: è previsto che all'interno dei
locali di intrattenimento nei quali si somministrano alcolici devono essere esposti
all'entrata e all'uscita tabelle esplicative contenenti la descrizione dei
sintomi legati all'assunzione di alcol, le quantià delle bevande più
comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida
in stato di ebbrezza (0,5 grammi per litro). L'inosservanza delle
disposizioni comporta la sanzione di chisura del locale da 7 a 30
giorni.
Nuove patenti: nel primo anno il neopatentato non potrà superare gli 80km/h su strade
extraurbane, previsto il raddoppio delle multe per il superamento dei limiti, si
potranno guidare solo auto con potenza specifica non superiore a 50
kiloWatt/tonnellata.
Bambini su motocicli. è vietato di
trasporto di bambini inferiori a 5 anni su motocicli di potenza
maggiore di 25 kW o di potenza specifica superiore a 0,16 kW/kg.
Aria condizionanta: è fatto divieto di tenere l'aria condizionata accesa durante la sosta o la fermata del veicolo. Prevista la sanzione da 200
a 400 euro.
Fondo contro l'incidentalità notturna: Sarà ripartito fra la Polizia e le 5 province che registrano la maggiore incidentalità fra le 20 e le 7 del mattino.
TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO
Testo
del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 180 del 4 agosto 2007), coordinato con la legge di
conversione 2 ottobre 2007, n. 160, (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti modificative del
codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione".
(G.U. n. 230 del 3-10-2007)
Avvertenza:
Il
testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra isegni (( ... )).
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di guida senza patente
1. All'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13.
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la
stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente
perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti
dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio
si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica".
Riferimenti normativi:
-
Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 116 (Patente, certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
Non si
possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore
di eta' che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di
idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso
con prova finale, organizzato secondo le modalita' di cui al comma
11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e'
esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima
data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari
di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di
cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del
ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la
maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione
medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso
un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui
all'ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e
psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti
per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla
data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata
all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative
all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale;
1-quinquies.
Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a
restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.
2.
Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre
presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema
informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla
guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo
della massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle
autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla
guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B
- Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva
non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un
rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto
del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a
pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli,
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se
trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e'
richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e'
richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non
rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie;
autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche'
il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche'
il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5.
I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni,
possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari
tipi e caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare
quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di
adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i
veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per
trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche'
i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le
autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di
noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano
le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione
professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria
B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere
abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e
motoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della
patente puo' essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I
titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli,
quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e
taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni
ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui
all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente
della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di
categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente
o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di
abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle
modalita' e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis.
Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a
minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D
speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata
dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma dell'art. 119, comma 10.
9. Nei casi
previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per
la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i
titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono
inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita',
capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non
possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel
regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali
di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi
d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di
guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11.
L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune
o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene
effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre
sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono
trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo
i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel
termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la
comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad
essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta
effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge
1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non e' titolare di patente di
guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
11-bis.
Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis
possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal
caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un esame finale
svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali
di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati
gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia
scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni
scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni,
autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate
in attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova
finale dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della
copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le
istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie nella misura prevista dall'art. 208, comma 2, lettera c). Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con
proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalita', i
programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia
conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai
commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370 a euro 1.485.
13. Chiunque guida autoveicoli o
motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con
l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata
per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi
di reiterazione del reato nel biennio si applica altresi' la pena
dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.
13-bis.
I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente,
guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita'
di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065.
14. (Soppresso).
15.
Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della
patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o
della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di
apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile
provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione
del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594.
16. (Abrogato).
17. Le violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle
violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo
amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente
posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni nella guida
1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.
E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,
rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.
Ai titolari di patente di guida di categoria B, per (( il primo anno ))
dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una
potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La
limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti
al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188,
purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d)
al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver
raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro
74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
2.
Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B
rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'art. 170 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni cinque.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594.".
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo degli articoli 117 e 170 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge:
"Art.
117 (Limitazioni nella guida). - 1. E' consentita la guida dei
motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le
limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di
patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di
categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100
km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di
autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore
a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.
3.
Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla
carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla
data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni
alla guida e alla velocita' sono automatiche e decorrono dalla data di
superamento dell'esame di cui all'art. 121.
5. Il titolare di
patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento
della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di
cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita'
della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.".
"Art. 170 (Trasporto di persone e di oggetti
sui veicoli a motore a due ruote). - 1. Sui motocicli e sui ciclomotori
a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle
mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve
reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di
necessita' per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2.
Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia
un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le
modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma,
della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma
1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed
equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature
del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5.
Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non
siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il
trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro 285.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se
commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria
amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;
quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia
stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai
commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
novanta giorni.".
Art. 3.
Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
1.
All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis.
Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della
velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di
esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno.";
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9.
Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida (( da uno a tre mesi con il provvedimento di
inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore
22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione
della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida e'
annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui
agli articoli 225 e 226 del presente codice. ))
9-bis. Chiunque
supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro
2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11.
Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla
guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g),
h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie
ivi previste sono raddoppiate.
L'eccesso di velocita' oltre il
limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'art.
179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non
funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo
presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del
citato art. 179.";
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12.
Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo
di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione
amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a
diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la
sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. Alla
tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 2
comma 9 | 10}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 5
commi 9 e 9-bis | 10}.
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma
1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 142, del citato decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla presente legge:
"Art.
142 (Limiti di velocita). - 1. Ai fini della sicurezza della
circolazione e della tutela della vita umana la velocita' massima non
puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade
extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei
centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un
massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli
appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di
emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di velocita' fino a 150
km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del
tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreche' lo
consentano l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche
prevalenti ed i dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso
di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita'
massima non puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per
le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi
suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita'
minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione
al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la
determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i
limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a
disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo'
anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto
l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente alla
esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti
dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b)
autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo
di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori
dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e)
treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle
lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80
km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno
carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h
sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a)
e
b), devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si
tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata
sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6.
Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su
tratti determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale
per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente
segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme
stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le
modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non
osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di
velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
8.
Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
9. Chiunque supera di
oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del
veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del
mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di
guida. Il provvedimento e' annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente
codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 22 a euro 88.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e
9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative
pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso
di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di
velocita' di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare
tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179, per il
caso di limitatore non funzionante o alterato.
E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini
di cui al comma 6-bis del citato art. 179.
12. Quando il titolare di
una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria
e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il
titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Si
riporta il testo della tabella allegata all'art. 126-bis del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
"Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
----> Vedere tabella alle pagg. 20-21 <----
Per
le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che
non siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i
punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione,
sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre
anni dal rilascio.".
Art. 3-bis.
Modifiche
all'art. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive modificazioni
del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la
fermata del veicolo.
(( 1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis.
E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata
del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di
condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro
400.";
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 157, del citato decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla presente legge:
"Art. 157 (Arresto, fermata e sosta dei veicoli). -
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b)
per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se
in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la
discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.
Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla
circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere
la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del
veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da
parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende
l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e'
inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico
del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione,
ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il
veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato
uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non
inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il
motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in
fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle
piste per velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle
banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono
essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle
carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
4.
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita
anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche' rimanga
spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque
non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6.
Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto
obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,
l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di
controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in
funzione.
7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un
veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le
porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o
intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. E' fatto divieto
di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo,
allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento
d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
8.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le
disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.".
Art. 4.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"3.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro
285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di
un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis
del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le
parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, comma 3 | 5}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, commi 3 e 3-bis | 5}.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla presente legge:
"Art.
173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida). - 1.
Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo
della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di
lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la
guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di
apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi
di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonche' per i conducenti
dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al
trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi
a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguata
capacita' uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il
loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a
euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso
soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".
-
Per il testo della tabella allegata all'art. 126-bis del decreto
legislativo n. 285/1992, si vedano i riferimenti normativi all'art. 3.
Art. 5.
Modifiche
agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di
stupefacenti.
1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a)
con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a
euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente
di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o
di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o
di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai
fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art.
223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e'
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e
223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater.
Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e
2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e'
aggiunto, in fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma
5-bis dell'art. 187.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a
euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente
stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle
violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due
anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con
l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo
le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu'
violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9.
Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis,
il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente
fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".
2. All'art.
187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000
a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente
di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o
di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o
di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai
fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art.
223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e'
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e
223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le
disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis.
Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano
dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il
conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di
polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino
all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore
a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il
comando da cui dipende l'organo accertatore.";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto
alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la
quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che
il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 186 e 187 del citato decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dal presente decreto:
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). -
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a)
con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b)
con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000,
l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni.
La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di
recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le
disposizioni dell'art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono
raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per
novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo
che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva
in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater.
Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e
2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti.
3. Al fine di acquisire elementi utili per
motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma
4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi l e 2,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita'
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando
gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la
facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del
tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle
strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati
in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
6.
Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il
fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai
commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la
violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il
conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando
lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e'
sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma
4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto
puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida
fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di
cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto,
in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito
della visita medica di cui al comma 8.".
"Art. 187 (Guida in stato
di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). - 1.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000
a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi.
All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente
di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o
di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o
di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai
fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art.
223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e'
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e
223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le
disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire
elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli agenti di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti
salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
4.
Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresi'
gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto
nell'art. 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati
in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli
accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente
disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si
trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale
possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli
accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.
Si applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto compatibili. La
patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui
dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della
certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119 e
dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito
dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalita' indicate dal regolamento.
7. (Abrogato).
8. Salvo che
il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui
ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui
all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119.".
Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1.
All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di
comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti:", con
particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande
alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si
svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o
altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita
e di somministrazione di bevande alcoliche, (( devono interrompere la
somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed
assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in
maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso
alcolemico; inoltre )) devono esporre all'entrata, all'interno e
all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b)
le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche
piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la
guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare
anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del
locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione
dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio
decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla presente legge:
"Art.
230 (Educazione stradale). - 1. Allo scopo di promuovere la formazione
dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del
traffico e della circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare
l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca d'intesa con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle
associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, di societa' sportive ciclistiche nonche' di enti e
associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e
della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano
finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di
ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica
e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della
sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica,
delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare
riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento
degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi
conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalita' di
svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio
degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonche' di personale
esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private;
l'ordinanza
puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che
collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente
occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma
informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle
Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati
ottenuti.".
Art. 6-bis.
Fondo contro l'incidentalita' notturna
(( 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalita' notturna.
2.
Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141,
142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.
4.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione
del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di
cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 141, del citato decreto legislativo n. 285/1992, cosi' recita:
"Art.
141 (Velocita). - 1. E' obbligo del conducente regolare la velocita'
del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo
stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle
condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di
qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle
persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la
circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo
del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre
necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto
tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e
dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il
conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a
visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e
delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli
appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o
ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita'
per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento
degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4.
Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche
fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in
prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i
pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di
incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino
sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'.
6.
Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da
costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo e' tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
9.
Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la
disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
10. Se si tratta di
violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
11.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148.".
- Per il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti all'art. 3.
-
Per il testo degli articoli 186 e 187 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992 si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
- Il
testo del comma 1036, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita'
del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di
circolazione ed antinfortunistica stradale, e' autorizzata la spesa di
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori
della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli
utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a
rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di
idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza
dei veicoli.".
Art. 6-ter.
Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie
((
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni
amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate
al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di
ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il
Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si provvede all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli
effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di
formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di
enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.
))
Art. 7.
Norme di coordinamento
1.
Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali
con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili.
Art. 8.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |