IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2005 ed, in particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la
direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);
Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole
e comparativa (versione codificata);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Delle pratiche commerciali scorrette
1. Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituiti dai seguenti:
«CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a)
"consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali
oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel
quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona
fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente
titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un
professionista;
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
d)
"pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito
denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione,
condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un
professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un
prodotto ai consumatori;
e) "falsare in misura
rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una
pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del
consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o
una normativa che non e' imposta dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il
comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale
codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più
settori imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del
codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di
professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un
codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da
parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h)
"diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza
ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un
professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di
correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;
i)
"invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le
caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto
al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da
consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
l)
"indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere
rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il
ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da
limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una
decisione consapevole;
m) "decisione di natura
commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se
acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni,
se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al
prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere
un'azione o all'astenersi dal compierla;
n)
"professione regolamentata": attività professionale, o insieme di
attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una
delle cui modalità di esercizio, e' subordinata direttamente o
indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
Art. 19.
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette
tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo
un'operazione commerciale relativa a un prodotto.
2. Il presente titolo non pregiudica:
a)
l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in
particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del
contratto;
b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;
d)
l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento,
o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme
specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire
livelli elevati di correttezza professionale.
3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in
altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche
commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo
e si applicano a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non e' applicabile in materia di
certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in
metalli preziosi.
CAPO II
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Art. 20.
Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla
diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del
consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro
medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un
determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di
consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente
individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto
cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica,
della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva
ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio
di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e
legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che
non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche
commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in
ogni caso scorrette.
SEZIONE I
PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI
Art. 21.
Azioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in
qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e'
idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più
dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b)
le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità,
i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori,
l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami,
il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,
l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine
geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e
controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli
impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la
natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo
relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette
del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f)
la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo
agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il
riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di
proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i
riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
2. E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che,
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia
attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione
con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni
distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa
illecita;
b) il mancato rispetto da parte del
professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il
medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno
fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica
commerciale che e' vincolato dal codice.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
4. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in
quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Art. 22.
Omissioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione
impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha
bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresì considerata un'omissione
ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro,
incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di
cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o
non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi
non risultino già evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o
nell'altro caso, ciò induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica
commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel
decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto
di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista
per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai
sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già
evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b)
l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente,
l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del
quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle
imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di
calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo
del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione,
consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali
spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) le
modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami
qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza
professionale;
e) l'esistenza di un diritto di recesso
o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali
che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di
informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle
comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la
commercializzazione del prodotto.
Art. 23.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
d)
asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue
pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati,
accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono
state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o
dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di
prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di
ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non
sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista
quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e
in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della
pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
g)
dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile
solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a
condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo
da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della
possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione
consapevole;
h) impegnarsi a fornire l'assistenza
post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato
prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua
ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e' stabilito e
poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua,
senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del
suo impegno a concludere l'operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita;
l)
presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una
caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
m)
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di
comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale
promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò
emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili
per il consumatore;
n) formulare affermazioni di fatto
inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la
sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non
acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto
simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da
fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere,
contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso
produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema
di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce
un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo
derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema
piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di cessare l'attività o traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
t)
comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla
possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore
all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u)
affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o
promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente
ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o
senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di
prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica
commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;
z)
includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di
pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore
di aver già ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o
lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non
agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero,
come consumatore;
bb) lasciare intendere,
contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un
prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui
e' venduto il prodotto.
SEZIONE II
PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE
Art. 24.
Pratiche commerciali aggressive
1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il
ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e'
idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di
comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e,
pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Art. 25.
Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del
presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza
fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i
seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c)
lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento
tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità
di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione
relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale,
oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un
consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il
diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o
rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Art. 26.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
b)
effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli
inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi,
fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate
dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione
contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste
sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica
o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorche' nelle
circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge
nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale,
fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) imporre al consumatore che
intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di
una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono
ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la
fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere
alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore
dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
e) salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario
un'esortazione diretta ai bambini affinche' acquistino o convincano i
genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f)
esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la
custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il
consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54,
comma 2, secondo periodo;
g) informare esplicitamente
il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno
in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
h)
lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia
già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un
premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun
premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a
reclamare il premio o altra vincita equivalente e' subordinata al
versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del
consumatore.
CAPO III
APPLICAZIONE
Art. 27.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito
denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal
presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione
del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori,
nei limiti delle disposizioni di legge.
2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o
organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle
pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine,
l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al
citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non
transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1
l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità e'
indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino
nel territorio dello Stato membro in cui e' stabilito il professionista
o in un altro Stato membro.
3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove
sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura
dell'istruttoria al professionista e, se il committente non e'
conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne
siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o
la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se,
tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista
e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e'
omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati
inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare,
con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi
dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica
o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di
provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della
pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista
responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione,
cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la
pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e
spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata
l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza procedere
all'accertamento dell'infrazione.
8. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la
diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la
continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo
provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista,
la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le
pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,
l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto
conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4,
la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle
confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che
tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio
regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire
il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in
caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può
disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono
soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorità.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni
che vi abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con
ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicità
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina
sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.».
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice
del consumo», dopo l'articolo 27, come modificato dal presente decreto
legislativo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 27-bis (Codici di condotta). - 1. Le associazioni o
le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in
relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori
imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono
il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali
codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo
incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed
e' reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al
consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la
relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati
ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione
degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e
dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i
consumatori.
Art. 27-ter (Autodisciplina). - 1. I consumatori, i
concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima
di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con
il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o
l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad
uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia
volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica
commerciale scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque
sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore
di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla
pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato
anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le
circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 27-quater (Oneri di informazione). - 1. L'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le
organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinche' sul proprio sito siano disponibili:
a)
le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di
reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonche' sui
codici di condotta adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;
b)
gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le
quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c)
gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a
controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione
extragiudiziale.».
3. La rubrica della parte II del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice del consumo, e' sostituita dalla seguente:
«Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicita».
4. Le denominazioni «capo III» e «sezione I» del titolo III della
parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
Codice del consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «
titolo IV» e «capo I».
5. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, la parola: «sezione» e' sostituita dalla seguente:
«capo».
Art. 2.
Fornitura non richiesta nei contratti a distanza
1. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:
«Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non
e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non
richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del
consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni
fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica
commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II.».
Art. 3.
Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non e'
tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non
richiesta. L'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non
richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale
scorretta ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".».
Art. 4.
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», e'
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173,
recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del
consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella
parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e
professionisti come definite all'articolo 23, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo in cui e' previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un
consumatore come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a),
del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano
applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che
coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale.
Art. 6.
Neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.